Art. 9
LEGGE 6 marzo 1968, n. 219
In vigore dal 11 apr 1968
Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato
delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90
Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.
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