Art. 4
LEGGE 6 marzo 1968, n. 219
In vigore dal 11 apr 1968
Consiglio di amministrazione
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.
Il consiglio è composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.
I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.
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