Art. 1
LEGGE 6 marzo 1968, n. 219
In vigore dal 11 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ruolo organico
La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:
Gruppo capi operai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 140 Categoria 1ª - Specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 476 Categoria 2ª - Qualificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 804 Categoria 3ª Comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 289
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-06;219#art-1