Art. 5

LEGGE 6 marzo 1968, n. 219

In vigore dal 11 apr 1968
Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente , ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.
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