Art. 2

LEGGE 6 marzo 1968, n. 219

In vigore dal 11 apr 1968
Trattamento economico del personale operaio Dal 1 gennaio 1968 le paghe lorde degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle seguenti misure: Paga lord a Categoria annua Capi operai ............................................ L. 1.067.5 00 Operai specializzati ................................... L. 965.6 00 Operai qualificati ..................................... L. 880.3 00 Operai comuni .......................................... L. 833.1 00
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