Art. 16

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Vigilanza e tutela La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale. Il comitato previsto dall' e le speciali sezioni di esso previste all' della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia. Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente e nell'ultimo comma dell', nonchè le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
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