Art. 19
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Requisiti degli ospedali
Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanità, la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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