Art. 21

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Ospedali generali di zona Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonchè di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medicochirurgiche. Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia.
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