Art. 25

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Ospedali per lungodegenti e per convalescenti Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta. Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo