Art. 25
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Ospedali per lungodegenti e per convalescenti
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.
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