Art. 30

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Comitato provinciale di coordinamento In ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante di ogni consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facoltà di medicina della università degli studi. Il comitato ha il compito di coordinare l'attività ospedaliera nell'ambito della provincia in relazione anche alle attività in essa esercitate dagli altri presidi sanitari.
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