Art. 34

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Garanzia per l'assunzione dei mutui La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti, purchè rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalità relative al conferimento delle delegazioni. Gli enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per cento delle disponibilità investibili in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 34 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo