Art. 36
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 20 mag 1975
Struttura interna degli ospedali generali
Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.
Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia
.
I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-12;132#art-36