Art. 41

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri Le norme delegate di cui all' concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare: a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell'infermo; b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale; c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alla necessità di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 41 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo