Art. 45
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Tirocinio obbligatorio
Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di sanità militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, è ridotta rispettivamente di due mesi e di un mese.
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