Art. 47

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio I laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti. Essi hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto dall'università per quanto riguarda gli istituti clinici universitari, direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente ospedaliero, la cui misura sarà fissata dal decreto delegato previsto dall' e non potrà essere superiore al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero, esclusa ogni altra indennità. Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per i rimanenti due mesi in altre specialità mediche. Il certificato di compiuto tirocinio sarà rilasciato dal rettore dell'università competente, sentiti i direttori degli istituti clinici universitari o dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i primari competenti.
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