Art. 48
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Copertura delle spese
Non hanno diritto all'assegno previsto dall' i laureati che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio è di importo inferiore, si farà luogo soltanto al pagamento della differenza.
Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall', restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo è effettuato presso ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente gestiti dalle università, il Ministro per la pubblica istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le università le somme occorrenti alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a borse di studio, di cui all' della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-12;132#art-48