Art. 44

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Scuole ospedaliere di specializzazione Negli ospedali regionali può essere svolta, a cura di personale medico ospedaliero particolarmente qualificato, attività didattica di carattere applicativo complementare di quella universitaria nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione delle università, con trattamento economico del personale medico ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti, osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole università e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 44 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo