Art. 38
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
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