Art. 38 · LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Art. 38

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
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