Art. 31

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Finanziamento del piano regionale ospedaliero Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente , le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 31 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo