Art. 28

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera È istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto: a) dagli assessori regionali della sanità; b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità; c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più rappresentative; d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni; e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni; f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia; g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Il comitato dura in carica cinque anni.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 28 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo