Art. 17

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 17 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo