Art. 18

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera Il Ministero della sanità esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all', ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione. I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.
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