Art. 12

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Collegio dei revisori Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
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