Art. 10

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Funzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero. Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione: a) deliberare le modifiche dello statuto; b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero; c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica; d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari; e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonchè deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo; f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero; g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonchè la stipulazione dei contratti; h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni; i) deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto del successivo , nonchè le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio; l) deliberare la nomina del tesoriere nonchè tutte le convenzioni attinenti all'attività dell'ente ospedaliero; m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni; n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonchè i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovrà darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'articolo 9, quinto comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo