Art. 6
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti
ospedalieri da parte delle Regioni
La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
Storico versioni
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