Art. 6

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

In vigore dal 27 mar 1968
Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero. L'ente ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132 (Art. 6 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo