Art. 7
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Struttura dell'ente ospedaliero
Ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.
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