Art. 9
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 2 lug 1972
Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-05;85#art-9