Art. 12
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 17 mar 1968
La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.
Il prestito sarà somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, il base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.
Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1 gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.
Il prestito anzidetto è garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.
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