Art. 10
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 17 mar 1968
La direzione generale degli istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1 gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1 gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.
Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali commissioni è necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.
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