Art. 4
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 17 mar 1968
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di riversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano riversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1 gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di riversibilità relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1966.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-05;85#art-4