Art. 2
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 17 mar 1968
Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, a carico delle casse pensioni di cui al precedente articolo, è concesso, con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all' della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, è soppresso.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, gli assegni di superinvalidità a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico della cassa pensioni di cui al comma precedente, istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella E della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall' della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.
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