Art. 3
LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85
In vigore dal 17 mar 1968
Per le domande presentate dagli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.
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