Art. 13

LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85

In vigore dal 17 mar 1968
I limiti di somma risultanti dall'applicazione dell' della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono triplicati per quanto si riferisce alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Per il pagamento delle spese relative alla gestione e manutenzione del predetto patrimonio immobiliare, la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata ad effettuare aperture di credito a favore degli intendenti di finanza e dei direttori provinciali del tesoro. I lavori, le provviste e i servizi, relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui sopra, possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, purchè l'importo di ogni singolo lavoro, provvista o servizio, non superi le lire 360.000. Per la liquidazione delle relative spese, escluse quelle riferentisi alla fornitura di oggetti di comune commercio, di cui sia notorio il prezzo corrente, occorre l'attestazione, da parte dell'organo tecnico competente, della regolarità dell'esecuzione o fornitura e delle congruità dei prezzi. Quando si tratti di provviste, occorre, in ogni caso, la dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego, rilasciata dall'agente responsabile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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