Art. 9
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36
In vigore dal 20 dic 1975
I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000.
L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato , è stabilito rispettivamente:
per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.
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