Art. 7

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

In vigore dal 27 feb 1968
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1967 in poi.
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