Art. 8
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36
In vigore dal 27 feb 1968
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.
Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell', dall'ultimo comma dell' e dal primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.
La corresponsione dell'assegno annuo di cui all' della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-01-27;36#art-8