Art. 4

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

In vigore dal 27 feb 1968
La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'. Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità si determina prendendo a base in ogni caso la effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'. La pensione indiretta o di riversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell', viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello. Stato, che non può superare, però, lire 315.000 annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.
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