Art. 5

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

In vigore dal 27 feb 1968
Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo