Art. 5
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36
In vigore dal 27 feb 1968
Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000.
L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.
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