Art. 10

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

In vigore dal 27 feb 1968
Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anzichè quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo