Art. 12

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

In vigore dal 27 feb 1968
All'onere derivante dall'applicazione dell' della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 gennaio 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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