Art. 8

LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

In vigore dal 1 apr 1998
(Sanzioni) 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
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