Art. 3
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 feb 1968
Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-15;1235#art-3