Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

In vigore dal 1 feb 1968
In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.
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LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235 (Art. 4 Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi.) — Testo vigente | Portale Normativo