Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 feb 1968
In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
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