Art. 10
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 feb 1968
Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 2.46, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
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