Art. 12
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 feb 1968
La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - SPAGNOLLI - SCALFARO - NATALI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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