Art. 8
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 apr 1998
(Sanzioni)
1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-15;1235#art-8