Art. 34
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 1 ott 1967
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero
Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:
a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore
italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.
I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.
Storico versioni
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