Art. 34

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti: a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico; b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione; c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane; d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate. I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 34 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo