Art. 29

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 9 gen 2001
Programmi delle manifestazioni I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana in misura prevalente ; b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400 . Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.
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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 (Art. 29 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.) — Testo vigente | Portale Normativo