Art. 29
LEGGE 14 agosto 1967, n. 800
In vigore dal 9 gen 2001
Programmi delle manifestazioni
I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana
in misura prevalente
;
b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400
.
Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.
Storico versioni
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